Anche se il contratto collettivo nazionale cooperative sociali fa riferimento a mansioni di ambito socio sanitario e di assistenza alla persona, tuttavia, è applicabile anche ad una operatrice di contact center e di back office.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29078 del 19 ottobre 2023.
IL FATTO
La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da una lavoratrice avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato l’impugnazione del licenziamento intimato dalla cooperativa per mancato superamento del periodo di prova. La lavoratrice lamenta la mancata indicazione delle mansioni e la non chiara individuazione del suo inquadramento con richiamo al contratto collettivo delle cooperative sociali.
Secondo la lavoratrice le mansioni di operatrice di contact center e di back Office non corrispondono ai profili professionali previsti dal CCNL cooperative sociali. Tali profili, infatti, riguardano mansioni di ambito socio sanitario e di assistenza alla persona proprie delle cooperative sociali e assolutamente estranee a quelle gli operatrici di contact center e di back Office.
IL GIUDIZIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
I giudici premettono che la causa del patto di prova va ricercata nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro.
È necessario quindi, che il contratto di lavoro contenga la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento di prova deve svolgersi.
La specifica indicazione delle mansioni può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico.
Il contratto di assunzione della lavoratrice prevedeva l’assunzione con mansioni di operatrice di contact center e di back Office.
Il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali (profilo professionale C1) prevede la mansione di “operatore tecnico dell’assistenza”, analogicamente riferibile alle mansioni svolte dalla lavoratrice.
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