Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso e gli altri Enti del Terzo settore non sono tenuti a pagare l’imposta di bollo sui procedimenti arbitrali. Così si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 219 del 21.02.2023.
IL QUESITO
Una società di mutuo soccorso chiede se può applicare l’esenzione dall’imposta di bollo, prevista dall’articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) anche agli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere dalla stessa.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’Agenzia ricorda che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dispone che «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa» ovvero le istanze, le scritture private, le copie dichiarate conformi, le certificazioni ed altri documenti in essa elencati che prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine”.
Inoltre, con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali, si prevede il pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di euro 16.00 per ogni foglio.
L’articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 CTS) stabilisce che è prevista l’esenzione dal bollo per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti”.
Gli ETS che possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo sono le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le società di mutuo soccorso, gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni, riconosciute o non riconosciute e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese sociali costituite in forma di società.
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