L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 2 del 25.01.2022, ha chiarito la disciplina IVA delle attività connesse, quali la valorizzazione e commercializzazione effettuate da una società cooperativa agricola (o da un consorzio di cooperative agricole) sui prodotti conferiti dai soci.
IL CASO
Alcune cooperative agricole svolgono attività di commercializzazione di cereali, conferiti prevalentemente da soci.
Il socio (o la cooperativa socia del consorzio) si impegna a conferire in cooperativa i prodotti agricoli rispettando precise condizioni di quantità, qualità, etc.
La cooperativa (o il consorzio) si impegna a commercializzare i prodotti o anche a valorizzare i prodotti e sottoprodotti della trasformazione.
Le cooperative agricole di conferimento – anche in forza di previsioni statutarie o regolamentari – definiscono il valore dei prodotti conferiti dai soci solo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Ciò perchè non è possibile conoscere in anticipo il “prezzo di realizzo” dei prodotti conferiti e commercializzati.
Le concrete modalità di esercizio dell’attività sono “formalmente variabili”, in funzione della:
- tipologia di prodotto conferito (frumento, mais, soia, orzo);
- soggetto conferente (socio/non socio);
- stadio di maturità del prodotto conferito (“verde”, parzialmente essiccato,
essiccato); - conseguente necessità di essiccazione del prodotto conferito;
- necessità di “ventilazione” del prodotto ai fini di una corretta conservazione dello stesso nei periodi precedenti la vendita;
- momento di determinazione del prezzo di cessione.
Le modalità di esercizio delle attività statutarie di commercializzazione dei prodotti in parola, prevalentemente conferiti da soci, e la relativa “contrattualistica”, rispondono pertanto alle diverse “esigenze” commerciali dei soggetti conferenti.
In particolare, la trasformazione, manipolazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, effettuata da una cooperativa agricola, dovrebbe dare luogo luogo esclusivamente ad operazioni di cessioni di beni fra soci e cooperativa e fra cooperativa e terzi.
Non anche a prestazioni di servizio imponibili rese dalla cooperativa (o dal consorzio) a favore dei soci.
Quindi, le attività svolte dalla cooperativa sui beni conferiti dai propri soci non configurano una prestazione di servizio rilevante ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”).
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Secondo l’Agenzia, sono da considerarsi ancora validi i principi della risoluzione n. 65/E del 12 giugno 2012 che chiarisce il trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse.
Tali principi vanno coniugati con nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con essi non incompatibili e fintantoché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci;
- siano da ritenersi connesse (quali quelle di manipolazione e trasformazione, ecc.)
- costituiscano, nel quadro della previsione normativa di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, “un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all’attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori”.
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