Le cooperative agricole, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c., possono rivalutare i propri beni d’impresa e le partecipazioni, fino a concorrenza delle perdite computabili in diminuzione del reddito.
Per tale rivalutazione non deve essere pagata l’imposta sostitutiva nel limite del 70% dell’ammontare.
In sostanza, quanto stabilito dall’art. 136 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito nella legge 7 luglio 2020, n. 77, consente di coprire le perdite delle cooperative agricole con una rivalutazione delle poste dell’attivo.
Tuttavia, si specifica che le perdite così coperte non possono essere utilizzate in diminuzione dal reddito.
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