L’INPS, con la Circolare n. 100 del 08.07.2021, ha chiarito il regime previdenziale che deve essere applicato ai soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne.
LA NORMATIVA
La legge 13 marzo 1958, n. 250 disciplina la tutela previdenziale dei pescatori, autonomi o associati in cooperative o compagnie, addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda.
Il legislatore è intervenuto sul regime previdenziale della piccola pesca con l’articolo 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo cui la disciplina della Legge n. 250/1958 si intende applicabile anche nei confronti:
- dei marittimi di cui all’articolo 115 del codice della navigazione;
- che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa;
- che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
Tale normativa si applica anche se l’attività di pesca non è organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
Gli obblighi contributivi sono a carico delle cooperative di pesca.
LE COOPERATIVE DI PESCA
Le cooperative di pesca sono costituite da soci pescatori e, in base allo scopo mutualistico perseguito, svolgono:
- attività di pesca, con un impegno lavorativo diretto dei soci;
- attività di servizio ai propri associati, quali l’acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici conferiti dai soci, o la loro trasformazione.
In particolare, le cooperative di servizio forniscono ai soci, esemplificativamente, servizi di natura amministrativa e fiscale, oppure si occupano dell’acquisto di materiali di consumo o beni durevoli, della commercializzazione dei prodotti ittici o della loro trasformazione.
Tali servizi sono finalizzati ad agevolare lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della pesca, in capo ai soci cooperatori.
L’attività di pesca esercitata in forma imprenditoriale dai soci delle cooperative di servizio può essere svolta dagli interessati sia individualmente che attraverso la costituzione di società di persone (s.a.s., s.n.c).
LA PREVIDENZA
I soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della legge n. 250/1958, laddove ricorrano le seguenti condizioni:
- essere soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi;
- possesso della qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all’articolo 115 del codice della navigazione;
- esercizio della pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell’apparato motore.
I soci sono assoggettati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), per la tubercolosi (TBC) e, come beneficiari degli assegni per il nucleo familiare nel settore industria, al relativo versamento alla Cassa Unica Assegni Familiari o CUAF.
Dunque, se i pescatori hanno instaurato con la cooperativa anche un rapporto di lavoro, soggetti alla ASpI e alla FIS.
La contribuzione dovuta in relazione alle forme assicurative sopra indicate è calcolata sui salari convenzionali di cui all’articolo 10 della legge n. 250/1958, annualmente rivalutati.
Per il corrente anno 2021 la misura del salario convenzionale mensile è pari a euro 680,00.
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Le aliquote per il calcolo della contribuzione dovuta sono:
- per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato:
- IVS: 14,90
- ASpI: 0
- CUAF: 0
2. per i soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo:
- IVS: 14,90
- CUAF: 0
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