Le cooperative di comunità possono essere:
- costuituite come cooperative sociali e «acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali»;
- qualificate come imprese sociali, in quanto però rispettino i requisiti costitutivi previsti dal d.lgs. n. 112 del 2017 – iscrivendosi nell’apposita sezione del registro delle imprese.
In questi casi, in quanto Enti del Terzo Settore, possono essere coinvolte dalle pubbliche amministrazioni attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento.
Così si è pronunciata la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 131 del 26.06.2020.
La Corte sottolinea come i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni rappresentano una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.
Quest’ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992).
Le relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso.
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