La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9231 del 06.04.2021, torna ancora sull’intermediazione illecita di manodopera nell’ambito dei rapporti tra committente e cooperativa.
IL CASO
La Corte d’Appello di Lecce ha accertato che un lavoratore, assunto da una cooperativa che aveva ottenuto un appalto di portineria e pulizia da un consorzio che, a sua volta, era subappaltatore delle Ferservizi Spa, in realtà svolgeva il lavoro direttamente alle dipendenze del committente principale ovvero Ferservizi.
La società committente ha proposto ricorso in cassazione, limitandosi, però, ad una richiesta di riesame delle circostanze di causa.
IL GIUDIZIO DELLA CORTE
La Suprema Corte ha ritenuto corretto il ragionamento espresso dai Giudici di Appello che hanno valutato l’appalto, ai sensi dell’art. 29 del D.Igs. n. 276 del 2003, non genuino.
Iinfatti, l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore.
L’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o l’espletazione del servizio, non deve esercitare diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore.
Pertanto è ravvisabile, di contro, una interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente.
E’ irrilevante che manchi in capo al committente l’intuitus personae nella scelta del personale.
Spesso, nelle ipotesi di somministrazione illegale, l’elemento fiduciario caratterizza l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.
La gestione del servizio non fu rimessa integralmente al Consorzio o alla sua cooperativa consociata, ma fu gestita dal personale di Ferservice.
Indice di ciò è la mancanza di verbali di pianificazione delle attività appaltate e l’assenza di documentazione, per ben cinque anni, di controlli di qualità.
Infine, il lavoratore della cooperativa era sottratto ad ogni controllo di efficienza e da ogni iniziativa disciplinare da parte della Cooperativa, che aveva praticamente abdicato ogni controllo sul lavoratore in favore dei dipendenti della committente.
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