L’utilizzazione da parte della cooperativa di capitali e attrezzature fornite dal committente nell’ambito di un appalto dà luogo ad una presuzione legale assoluta di intermediazione di manodopera. Ciò si ha quando il conferimento dei mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25220 del 10.11.2020.
IL CASO
Un importante committente si era rivolto ad una società di logistica per l’effettuazione di un lavoro che presupponeva l’utilizzo di un macchinario particolare.
A sua volta, la società di logistica aveva appaltato il lavoro ad una cooperativa; un lavoratore della cooperativa riteneva di aver prestato il proprio lavoro solo formalmente per la cooperativa, ma nella sostanza nei confronti del committente.
L’ORDINANZA DELLA CORTE
La Corte ha affermato quanto segue:
- l’appalto di mere prestazioni di lavoro si ha quando si impiegano mezzi del committente;
- l’intermediazione si ha anche quando la cooperativa manchi di gestione di impresa a proprio rischio e di una autonoma organizzazione;
- l’esistenza di un subappalto non esclude l’interposizione di manodopera;
- la presunzione di appalto di manodopera non è esclusa nell’ipotesi in cui i beni appartengano al committente e l’appaltatore fornisca il personale mediante subappalto;
- se il conferimento dei mezzi è di tale rilevanza da rendere marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore si ha presunzione legale assoluta dell’esistenza dell’intermediazione vietata;
- è possibile escludere tale presunzione solo se, nonostante i mezzi siano del committente, la cooperativa ha conferito capitale, know how e in genere beni immateriali che hanno un rilievo preminente nell’economia dell’appalto.
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