Il Decreto Milleproroghe (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) interviene ancora una volta sulle perdite emerse nell’esercizio alla data del 31 dicembre 2022 al fine di sterilizzarne gli effetti. Ciò vale anche per le società cooperative.
Secondo il comma 9 dell’art. 3 del Decreto Milleproroghe: “All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Ciò significa che tali perdite non rappresentano una causa di scioglimento della cooperativa.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2545 duodecies c.c., la società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.
La causa di scioglimento non opera fino alla data fissata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo a quello del 31.12.2021 ovvero fino al 31.12.2027.
Le perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
La sterilizzazione non opera in via automatica, ma deve essere approvata dall’assemblea dei soci che può decidere o meno di avvalersi dell’opportunità offerta dal Decreto Milleproroghe.
Infatti, la scelta di avvalersi del rinvio della perdita potrebbe non bastare all’andamento della cooperativa.
Si ricorda che altra causa di scioglimento della società è quella dell’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale. Tale causa potrebbe verificarsi comunque e non essere scongiurata dalla sterilizzazione delle perdite.
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