Il giudice, nella determinazione del salario di un socio lavoratore di cooperativa, può discostarsi anche dalla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria se in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza previsti dalla Costituzione.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 2 ottobre 2023, n. 2771.
IL CASO
La Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di un lavoratore di una cooperativa. Il tribunale aveva stabilito che il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva non era conforme ai parametri dell’articolo 36 della Costituzione. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto esclusi dalla valutazione di conformità all’articolo 36 della Costituzione i rapporti di lavoro regolati dai contratti collettivi e siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
IL GIUDIZIO DELLA CASSAZIONE
L’articolo 36 Cost. garantisce ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell’attività prestata. Inoltre, la retribuzione dev’essere una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo per condurre un’esistenza libera e dignitosa.
I concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa.
Spetta al giudice di merito valutare la conformità del salario ai criteri indicati dall’articolo 36 Cost.
Il lavoratore che chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto.
Il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità alla costituzione suscettibile di accertamento contrario.
Nel settore del lavoro in cooperativa la normativa rende cogente il meccanismo di adeguamento del salario all’articolo 36 Cost. prevedendo l’obbligo del rispetto di standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale e individuati dai CCNL sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.
Anche i salari dettati dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative possono essere disapplicati dal giudice e il trattamento retributivo annullato e sostituito con uno o più congruo per rispetto il minimo costituzionale
La necessità di una verifica giudiziale nonostante la contrattazione riguarda anche le cooperative, seppure la stessa legge imponga l’applicazione alle cooperative di un salario non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.
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