L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 83 del 03.02.2021, ha chiarito le modalità applicative del Superbonus alle cooperative edilizie di abitazione.
IL CASO
Una Cooperativa “mista” che realizzato due complessi immobiliari
Ogni complesso è diviso in palazzine con scale separate, e la cooperativa ha mantenuto la proprietà delle parti comuni dopo aver assegnato gli alloggi ai soci.
La società rappresenta di voler effettuare interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto rilancio).
Tra i destinatari di detti interventi la legge contempla, tra gli altri, i Condomini e le Cooperative a proprietà indivisa per gli immobili dalle stesse possedute e assegnate in godimento a ipropri soci.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
Il decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ciò a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
Nella circolare n. 24/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono destinatari dell’agevolazione anche i Condomìni e le Cooperative a proprietà indivisa.
In particolare, è stato precisato, che «Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista (…)”.
Quindi, le strutture oggetto degli interventi devono essere costituite in Condominio secondo la disciplina civilistica prevista.
In assenza dello stesso l’Agenzia delle Entrate ritiene che non si possa fruire della detrazione Superbonus.
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