L’Agenzia delle Entrate, con la nota n. 215 del 14.07.2020, ha risposto ad una serie di quesiti in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa.
1. Trasferimento della detrazione
In presenza di cessione di quota, l’ex socio non potrà cedere il diritto alla detrazione mediante scrittura privata tra le parti, ma potrà continuerà ad usufruire del diritto alla detrazione sulle spese di ristrutturazione sostenute per le rate residue. Non può, quindi, applicarsi quanto stabilito per il trasferimento della detrazione in caso di vendita dell’immobile.
2. Requisiti soggettivi
La persona fisica che non ha ancora acquisito lo status di socio della cooperativa (purchè vi sia già stato il gradimento dell’organo amministrativo e sia stato immesso nella detenzione dell’immobile) può essere titolare delle detrazioni relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute, in qualità di detentore dell’immobile.
3. Modalità di pagamento
Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle spese, si ritiene che per le spese sostenute sulle parti comuni, gli adempimenti possono essere posti in essere dalla società cooperativa.
In particolare, la detrazione compete al socio con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte della cooperativa.
Per gli interventi sulle singole unità immobiliari, invece, il soggetto tenuto ad eseguire gli adempimenti sarà il socio.
4. Familiare convivente
La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; lo status di convivente deve risultare alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, seantecedente all’avvio dei lavori.
5. Realizzazione nuovi appartamenti
Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia devono riguardare l’intero fabbricato; quindi, l’intero complesso di proprietà della cooperativa, e non solo gli appartamenti soggetti a cambio di destinazione d’uso.
6. Suddivisione per tipologia di lavori
Se la cooperativa realizza diverse tipologie di lavori, sarà necessaria una distinta fatturazione inerenti tali immobili, ovvero una separata contabilità di cantiere, o un’attestazione rilasciata dall’impresa di costruzione che indichi gli importi relativi a ciascuna tipologia di intervento.
7. Box auto
Con riferimento all’assegnazione di box auto pertinenziali i soci delle cooperative edilizie godono della detrazione d’imposta per il costo di costruzione, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio diamministrazione.
8. Bonus Mobili
Si ritiene che la detrazione sulle spese di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo dell’immobile oggetto di recupero edilizio sia fruibile dal socio della cooperativa indivisa, in qualità di detentore dello stesso immobile.
9. Acquisto di beni
I beni finiti necessari per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione godono dell’aliquota agevolata del 10%, anche se l’acquisto è effettuato direttamente dal socio assegnatario dell’immobile.
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