L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 70 del 13.03.2024, ha chiarito il trattamento IVA in caso di assegnazione di alloggi da parte di una cooperativa edilizia.
IL CASO
Una cooperativa edilizia a proprietà indivisa intende realizzare sugli immobili interventi edilizi avvalendosi di agevolazioni fiscali “superbonus, sisma bonus ed ecobonus”. Ritiene di essere soggetto passivo iva ed è intenzionata a utilizzare il credito iva derivanti dai lavori edili.
La cooperativa precisa che non vi sarà alcun corrispettivo all’atto di assegnazione degli alloggi ai soci in quanto le somme versate negli anni dai soci a titolo di rimborso del mutuo stipulato dalla cooperativa potrebbero essere capienti rispetto al valore da attribuire agli immobili al momento dell’assegnazione.
La cooperativa chiede se può compensare il credito iva con altri debiti di natura tributaria oppure se può chiedere il rimborso nonostante non svolga operazioni attive se non quelle di assegnazioni di alloggi ai soci. Chiede, inoltre, quale sia il corretto trattamento fiscale delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla società.
LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA
L’Agenzia delle entrate precisa che le cooperative edilizie a proprietà indivisa realizzano alloggi e li affida in godimento ai propri soci.
La proprietà dell’immobile resta in capo alla cooperativa che ne assicura manutenzione e gestione.
Nelle cooperative a proprietà indivisa sono soggette a regime di imponibilità ad iva le assegnazioni in godimento di case di abitazione ai soci. La relativa base imponibile è data dall’ammontare dei canoni di godimento e l’imposta esigibile all’atto del pagamento dei canoni periodici.
L’agenzia ritiene che il possesso e la gestione dell’unità immobiliari effettuata gratuitamente dai soci inibisca la soggettività passiva iva per mancanza del requisito oggettivo in capo alla cooperativa.
La mancata previsione di un canone di godimento determina l’impossibilità di ravvisare in capo alla cooperativa il ricorrere della soggettività passiva iva che è a sua volta il presupposto per l’esercizio del diritto alla detrazione.
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