Con il D.M. 25 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità di attuazione dell’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che introduce importanti benefici fiscali per i titolari di reddito d’impresa, tra cui le società cooperative (Sull’argomento Cooperative: maxideduzione IRES per l’assunzione di persone svantaggiate).
MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il decreto prevede una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questo significa che le aziende che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato potranno beneficiare di una deduzione fiscale maggiore, riducendo così l’imponibile e, conseguentemente, le imposte dovute.
Il decreto offre anche un’ulteriore deduzione per le aziende che assumono dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (esempio: lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 381/1991)
Le cooperative potranno quindi beneficiare di una doppia agevolazione:
- Maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione: Questo riduce il reddito imponibile e, di conseguenza, le imposte dovute.
- Ulteriore deduzione per assunzioni di lavoratori tutelati: Un incentivo aggiuntivo per favorire l’assunzione di persone che rientrano nelle categorie svantaggiate.
REGOLE PER OTTENERE LA MAGGIORAZIONE
Il Decreto dettaglia le modalità e i casi per cui è possibile usufruire della maxideduzione ires:
Caso | Descrizione | Dettagli |
Maggiorazione del costo del lavoro | Assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato | Contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 |
Incremento occupazionale | Numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato superiore rispetto al periodo precedente | Riferimento: fine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 |
Non rileva incremento occupazionale | Numero di lavoratori dipendenti (inclusi i temporanei) inferiore o uguale al periodo precedente | Riferimento: fine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 |
Calcolo nuove assunzioni | Nuove assunzioni a tempo indeterminato e calcolo dell’incremento occupazionale | Considerazioni specifiche per cessioni, trasferimenti, e distacchi |
Esclusioni e inclusioni | Esclusioni di specifiche categorie di lavoratori dal calcolo dell’incremento occupazionale | Lavoratori ceduti, destinati all’estero, da altre società del gruppo |
Conversioni contrattuali | Considerazione dei contratti convertiti da determinato a indeterminato | Nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 |
Soci lavoratori | Considerazione dei soci lavoratori di cooperative | Assimilati ai lavoratori dipendenti |
Lavoratori part-time | Considerazione proporzionale dei lavoratori part-time | In base alle ore di lavoro prestate |
Lavoratori in distacco | Esclusione dei lavoratori in distacco dal calcolo | Per l’impresa distaccante e distaccataria |
Lavoratori in somministrazione | Considerazione proporzionale dei lavoratori in somministrazione | In base alla durata del rapporto di lavoro |
Calcolo medio dei lavoratori | Numero medio dei lavoratori dipendenti nel periodo d’imposta | Somma dei rapporti tra giorni di lavoro previsti e 365 (o 366) |
ESEMPI PRATICI PER IL CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE
- Determinazione del costo ai fini della maggiorazione
Supponiamo che una cooperativa abbia effettuato nuove assunzioni nel 2024. Per determinare il costo da assumere ai fini della maggiorazione, dobbiamo confrontare due importi (alla voce B9 del conto economico):
- Costo effettivo riferibile al personale di nuova assunzione: 500.000 euro (come risultante dal conto economico).
- Incremento del costo complessivo del personale rispetto all’anno precedente (2023): 450.000 euro.
Il costo da considerare è il minore tra i due, cioè 450.000 euro.
- Maggiorazione del 20%
Ai fini del beneficio fiscale, il costo del personale (450.000 euro) viene maggiorato del 20%.
450.000 x 20% = 90.000 euro
Pertanto, il costo totale considerato ai fini della determinazione del reddito sarà:
450.000 euro+90.000 euro = 540.000 euro
- Maggiorazione ulteriore del 10%
Se tra le nuove assunzioni ci sono dipendenti appartenenti a categorie meritevoli di maggiore tutela, il costo è ulteriormente incrementato del 10%.
Supponiamo che su 450.000 euro di costo del personale, 200.000 euro siano riferibili a queste categorie:
La maggiorazione del 10% deve essere calcolata su 200.000 euro.
200.000 x 10% = 20.000 euro
Quindi, il costo totale considerato ai fini della determinazione del reddito sarà:
540.000 euro + 20.000 euro = 560.000 euro
- Ripartizione proporzionale delle maggiorazioni
Se l’incremento del costo complessivo del personale è inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione, la maggiorazione viene ripartita tra le due categorie di lavoratori (generali e svantaggiati).
Supponiamo che l’incremento totale del costo del personale sia di 400.000 euro, ma il costo delle nuove assunzioni sia di 450.000 euro, di cui:
- 250.000 euro per lavoratori generali.
- 200.000 euro per lavoratori svantaggiati.
La maggiorazione si ripartisce proporzionalmente:
Proporzione lavoratori generali: 250.000/450.000 = 0.5556
Proporzione lavoratori meritevoli di maggior tutela: 200.000/450.000 = 0.4444
Se la maggiorazione totale è di 110.000 euro (90.000 + 20.000):
Maggiorazione per lavoratori generali: 110.000 x 0.5556 = 61.112 euro
Maggiorazione per lavoratori svantaggiati: 110.000 x 0.4444 = 48.888 euro.
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