Il Consiglio Nazionale del Dottori commercialisti ed Esperti contabili ha emanato i modelli di relazione del Collegio sindacale in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio delle società cooperative.
I modelli a disposizione sono tre:
- relazione unitaria del collegio sindacale [sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe;
- relazione unitaria del collegio sindacale [sindaco unico] incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili;
- relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
CONTROLLI DEL COLLEGIO SINDACALE
Il documento evidenzia gli specifici controlli che il Collegio sindacale è tenuto ad effettuare all’interno di una cooperativa.
In particolare, si segnalano:
- il concreto rispetto dei criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico;
- l’illustrazione delle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi Soci;
- la documentazione e quantificazione della condizione di scambio mutualistico con i Soci;
- controllo sull’informativa ai soci da parte degli Amministratori circa gli esiti della più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria nel rispetto dei modi e delle tempistiche previste dall’art. 15 l. n. 59/1992;
- la modalità di formazione, assegnazione e distribuzione dei “ristorni”; inoltre il Collegio Sindacale [Sindaco unico] dà atto che i criteri utilizzati nella ripartizione dei “ristorni”
- le modalità di assegnazione e distribuzione dei ristorni rispondenti alle norme di legge in materia, al Regolamento dei Ristorni e ai principi contabili
- la documentazione in Nota Integrativa [ovvero in calce allo Stato Patrimoniale] dell’entità del “prestito sociale”, la relativa remunerazione nonché il rispetto dei limiti di legge e degli eventuali ulteriori limiti previsti dai regolamenti per la raccolta del prestito sociale approvati dalla Cooperativa. Il Collegio Sindacale [Sindaco unico] inoltre attesta di avere effettuato i controlli previsti dal regolamento per la raccolta del prestito sociale della Cooperativa, dai quali non sono emersi fatti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
CONTROLLI SPECIFICI PER LE COOPERATIVE SOCIALI
Il Collegio sindacale deve effettuare specifici controlli sulle cooperative sociali, quali di seguito:
- corretta iscrizione della cooperativa all’Albo delle Cooperative – Categoria Cooperative Sociali – Categoria Attività Esercitata [indicare Categoria di Attività Esercitata] e all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali [qualora sia obbligatorio];
- redazione del Bilancio Sociale e che tale documento contiene le informazioni essenziali previste dalle Linee Guida adottate con D.M. 04/07/2019;
- nel caso di cooperative sociali di tipo a), osservanza dei requisiti di cui alla lettera a) art. 1 della l. n. 381/91 rispetto alle attività svolte dalla Cooperativa;
- nel caso di cooperative sociali di tipo b) controlli inerenti il rispetto della percentuale del 30% dei lavoratori svantaggiati sul totale dei lavoratori della Cooperativa, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della l. n. 381/1991. Il Collegio Sindacale [Sindaco Unico], inoltre, dà atto che gli Amministratori hanno effettuato i controlli sulla coerenza dello svantaggio certificato con l’art. 4 comma 1 della l. n. 381/91 e sulla regolare vigenza dei certificati stessi;
Infine, in caso di Cooperative Impresa Sociale non Cooperativa Sociale il Collegio Sindacale [Sindaco unico] attesta di avere effettuato attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. n. 112/17, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 112/17.
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