Applicazione della ritenuta del 12,5% alle somme attribuite a titolo di ristorno ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche nelle cooperative: è questa la novità della Legge Finanziaria 2021 (Legge n. 30 dicembre 2020, n. 178)Le somme destinate ad aumento del capitale sociale, infatti, sono soggette normalmente all’applicazione di una ritenuta pari al 26%.
La Legge Finanziaria 2021 introduce una importante novità che incentiva la capitalizzazione delle cooperative attraverso il ristorno.
SOGGETTI AMMESSI E SOGGETTI ESCLUSI
Al beneficio sono ammessi i soci persone fisiche.
Al contrario, non sono ammessi, invece, i soci imprenditori individuali e coloro che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessaria una delibera dell’assemblea dei soci.
Pertanto, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell’assemblea deve essere versata la ritenuta del 12,5%.
In tal modo, vi è una riduzione dell’aliquota dal 26 al 12,5%, ma la tassazione dei ristorni è anticipata al momento dell’attribuzione al capitale sociale, invece che al momento del suo rimborso.
RISTORNI EROGATI PRIMA DELLA LEGGE FINANZIARIA 2021
La ritenuta del 12,50% può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
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