Con il D.lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato nell’esercizio.
L’agevolazione spetta ai soggetti che:
- hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni;
- che non siano in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
DETERMINAZIONE DEGLI INCREMENTI OCCUPAZIONALI
Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.
Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
DETERMINAZIONE DEL COSTO RIFERIBILE ALL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
MAGGIORI DEDUZIONI PER LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)
Per lo stesso periodo d’imposta, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.
Ciò ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (voce B9).
Tra le diverse categorie di soggetti la cui assunzione determina per l’impresa la possibilità di avvalersi della maxideduzione IRES vi sono anche le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Decreto legislativo, sono determinati i coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
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