L’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 introduce obblighi specifici per la stazione appaltante e l’operatore economico in merito all’individuazione e all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) nell’ambito degli appalti pubblici.
Il CNEL ha analizzato le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici che impongono agli operatori economici di applicare un
contratto collettivo coerente con l’attività oggetto dell’appalto pubblico o, in alternativa, garantire un trattamento economico e normativo che sia a questo equivalente.
Ciò vale anche per le società cooperative.
Obblighi normativi per l’applicazione del CCNL
Il legislatore richiede alla stazione appaltante di indicare nel bando di gara il CCNL applicabile al personale impiegato, individuandolo in base all’oggetto del contratto, determinato tramite il sistema di codificazione CPV (Common Procurement Vocabulary). Questo metodo consente di definire con precisione le attività da svolgere e il settore di riferimento.
Classificazione e individuazione del CCNL
Il rapporto tra l’oggetto del contratto e il CCNL applicabile è ulteriormente chiarito dall’ANAC e dalla normativa correttiva (art. 65 del d.lgs. n. 36/2023), che rimanda all’archivio CNEL dei contratti depositati, organizzati per settori e sottosettori collegati ai codici ATECO. Questo processo garantisce un allineamento tra la normativa contrattuale e le esigenze produttive.
Attività plurime e attività prevalente per l’identificazione del CCNL
In caso di appalti con attività plurime, la normativa distingue tra attività autonome e attività connesse. Per attività autonome, è possibile applicare CCNL distinti, mentre per attività connesse si adotta il CCNL riferito all’attività prevalente, ovvero quella strettamente legata all’oggetto dell’appalto.
Esempio applicativo
Si consideri il caso di una Pubblica Amministrazione che intenda costruire una scuola. Se nel bando di gara sono previste sia l’edificazione dell’immobile sia l’installazione degli infissi, come deve essere individuato il CCNL applicabile?
L’amministrazione potrebbe individuare due CCNL distinti:
- Per l’edificazione dell’immobile: il CCNL Imprese edili e affini e cooperative, sottoscritto da ANCE e organizzazioni come Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, e i sindacati Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL.
- Per l’installazione degli infissi: il CCNL Industria metalmeccanica e installazione di impianti, firmato da Federmeccanica, Assistal e i sindacati FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM.
Tuttavia, essendo le due attività strettamente connesse al fine comune di costruire l’edificio, il legislatore consente di applicare un unico CCNL per semplificare la gestione contrattuale. In questo caso, la stazione appaltante potrebbe indicare il CCNL delle imprese edili come riferimento per tutto l’appalto, garantendo una maggiore coerenza nel trattamento economico e normativo dei lavoratori coinvolti.
Implicazioni pratiche
Il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 11 non si limita alle gare pubbliche, ma si estende anche agli affidamenti diretti (appalti sottosoglia), contribuendo a uniformare il trattamento economico e normativo del personale impiegato.
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