L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 474 del 15.10.2020, ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione IVA applicabile ad una cooperativa che ha reso, in regime di subappalto, il servizio di gestione di una biblioteca comunale.
IL QUESITO
Una Rete, con autonoma soggettività giuridica e tributaria, vuole partecipare ad un Bando per l’affidamento dei servizi globali concernenti le biblioteche.
Il servizio di gestione sarà svolto, in concreto. da una delle cooperative aderenti alla Rete.
Quindi, la Rete intende fatturare le prestazioni al Comune in regime di esenzione da IVA.
Infatti, l’istante le ritiene ricomprese nell’ambito applicativo dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633.
Le partecipanti debbano fatturare in esenzione da IVA le singole prestazioni che rendono alla Rete?
LA SOLUZIONE
In senso conforme, l’articolo 10, primo comma, n. 22), del Decreto prevede l’esenzione dall’IVA per «le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili equelle inerenti alla visita di musei (…) e simili».
Tale disposizione ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni ivi previste sono esenti dall’imposta a prescindere dal soggetto che le effettua.
Quindi, essa trova applicazione, «sia nell’eventualità che le prestazioni vengano rese direttamente che indirettamente attraverso l’affidamento delle stesse a terzi» (cfr. risoluzione n. 135/E del 6 dicembre 2006).
Però, se operatori esterni pongono in essere «singoli interventi operativi distintamente individuati e autonomamente resi», questi «si configurano come generiche prestazioni di servizio e non come affidamento a terzi dell’attività di gestione complessiva di una struttura simile alle biblioteche».
In sostanza «le prestazioni proprie delle biblioteche (…), qualora vengano affidate a terzi, possono fruire dell’esenzione dall’IVA solo se configurano nell’insieme una gestione globale delle predette strutture».
Invece, se le Cooperative svolgono singoli servizi autonomi, queste prestazioni non potranno essere fatturate alla Rete in esenzione da IVA, ma applicando l’imposta con l’aliquota ordinaria, in quanto prestazioni generiche.
Nell’ipotesi, invece, in cui sia una sola Cooperativa a rendere tutti i servizi oggetto dell’appalto in argomento, questa dovrà emettere fattura nei confronti della Rete applicando il regime di esenzione dall’IVA.
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