La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7502 del 25.03.2020, ha esaminato il caso relativo all’esenzione dal pagamento dell’ICI di una cooperativa che svolgeva servizi sociali e assistenziali.
I Giudici hanno stabilito che:
- deve sussistere, innanzitutto, il requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell’ente;
- deve essere accertato in concreto lo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di natura ricettiva nell’immobile senza le modalità di un’attività commerciale;
- l’onere probatorio, quindi, è a carico del contribuente;
- il requisito oggettivo, poi, costituito dalla natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva in base a documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato;
- occorre verificare, infine, che l’attività che si svolge nell’immobile non avvenga, in concreto, con modalità commerciali.
Per il testo della sentenza si veda la sezione Giurisprudenza.
Se vuoi essere sempre aggiornato, iscriviti alla newsletter.