L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 253 del 15.04.2021, ha fornito i propri chiarimenti in merito alla applicazione del Superbonus 110% alle cooperative sociali di tipo A).
IL CASO
Una cooperativa sociale di tipo A) intende eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, consistenti nella messa in sicurezza sismica dell’intero fabbricato di sua proprietà e nella riqualificazione energetica.
Specifica di essere una cooperativa a mutualità prevalente che applica le agevolazioni di cui al D.P.R. n. 601/1973.
Pertanto, avendo poi destinato integralmente a riserve indivisibili , oltre che ai Fondi mutualistici ex L. 59/1992 nella misura prevista dalla Legge, gli utili di esercizio registrati nel corso dei vari esercizi sociali, si è verificato un pressoché totale abbattimento della base imponibile ai fini IRES.
IL SUPERBONUS 110%
L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi nel settore edilizio.
I lavori devono essere finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
I contribuenti posson ooptare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo.
Tale contrbuto è sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.
Il credito è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta.
Il credito può anche essere successivamente ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.
LE AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE
Le agevolazioni fiscali previste per le cooperative sociali di tipo a) sono le seguenti:
- «non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento». (art. 12 della Legge n. 904/1977);
- «I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi. Ciò se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50% ma non al 25% dell’ammontare complessivo degli altri costi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà» (art. 11 del D.P.R. n. 601/1973).
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
In via preliminare, l’Agenzia ha chiarito che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus 110% non può essere utilizzato dai soggetti che:
- possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
- che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Tali soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.
E’ stato, inoltre, chiarito che il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Pertanto, una cooperativa sociale di tipo a) che:
- corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materieprime e sussidiarie, non potrà:
- beneficiare del Superbonus;
- esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione;
- usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, potrà accedere al Superbonus, con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Sull’argomento vedi anche “Cooperative sociali e applicazione del Superbonus”.
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