L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 274 del 20.04.2021, ha precisato l’applicazione dell’aliquota IVA al 5% per le prestazioni accessorie rese da cooperative sociali di tipo a).
IL CASO
Una cooperativa sociale di tipo a) svolge servizi educativi a bambini e ragazzi, oltre che alle relative famiglie, con:
- diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
- sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
A causa dell’emergenza COVID-19, il cambiamento della didattica ha reso necessario un maggior coinvolgimento dei genitori a supporto delle attività disostegno rese ai figli.
Quindi, la cooperativa chiede se a tali prestazioni è applicabile l’IVA al cinque per cento sia quando rese direttamente ai minori, sia quando rivolte ai loro genitori.
L’IVA AL 5%
L’IVA agevolata del 5 per cento è prevista per “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”.
Sotto il profilo soggettivo, tale agevolazione si applica alle prestazioni:
- rese da “cooperative sociali e loro consorzi“;
- nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.
Sotto il profilo oggettivo, l’aliquota IVA agevolata trova applicazione, tra l’altro, con riferimento alle:
- “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (…) nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnati a titolo personale” (n. 20);
- “prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili” (n. 27-ter).
DEFINIZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
La definizione di prestazioni socio-sanitarie è contenuta nell’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Si tratta di “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale”.
Esse comprendono:
a) “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (…)”;
b) “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”.
IL PARERE DELL’AGENZIA
La cooperativa svolge un’attività caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria.
Al ricorrere di questo presupposto, la prestazione di servizi prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota del 5 per cento.
La prestazione resa ai genitori risulta essere “accessoria” rispetto alla prestazione principale resa ai minori.
Pertanto, tale prestazione non autonoma è attratta dalla stessa disciplina dell’operazione principale, concorrendone a formare la base imponibile.
Le operazioni accessorie, infatti, sono effettuate in necessaria connessione con l’operazione principale alla quale accedono.
Esse hanno la funzione di integrare, completare o rendere possibile l’operazione stessa. In altre parole, un’operazione va considerata accessoria a una prestazione principale quando non costituisce un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto.
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