L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 239 del 130.04.2021, è intervenuta in merito alle modalità di applicazione del Superbonus alle cooperative sociali ONLUS di diritto.
IL QUESITO
Una cooperativa sociale, ONLUS di diritto, intende effettuare sugli immobili che ha in gestione alcuni interventi previsti dall’articolo 119 del decreto Rilancio e chiede, pertanto, se possa fruire, come ONLUS, delle relative agevolazioni tributarie.
IL SUPERBONUS
L’articolo 119 del decreto Rilancio,convertito, ha introdotto la possibilità di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi edilizi.
Tali interventi devono essere finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
I contribuenti possono beneficiare o all’utilizzo diretto della detrazione per le spese sostenute o applicare il cd. sconto in fattura.
Inoltre, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi cd. “trainanti” finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, nonché ad ulteriori interventi, detti “trainati”, realizzati congiuntamente ai primi.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge ha stabilito che il Superbonus si applica agli interventi effettuati dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS).
Per detti soggetti l’agevolazione opera:
- per tutti gli interventi, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile;
- anche per oltre due unità immobiliari, in quanto il limite di due riguarda solo le persone fisiche.
Infine, le cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto, rientrano pienamente tra i soggetti ammessi al Superbonus.
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