Le cooperative sociali possono svolgere le proprie attività in qualsiasi luogo agibile, indipendentemente dalla destinazione d’uso?
A questo quesito ha risposto il Ministero del Lavoro, con la nota n. 3969 del 22.03.2021. Il chiarimento riguarda le cooperative sociali, ma, più in generale, le imprese sociali.
Nella richiesta di parere il Ministero ha citato la sentenza del TAR Abruzzo n. 519 del 25.10.2019, in cui il Tribunale aveva riconosciuto il beneficio del principio di indifferenza urbanistica ad un campeggio riservato ai soci di un Ente del Terzo settore.
LA NORMATIVA SULLE IMPRESE SOCIALI
L’art. 71 del Codice del Terzo Settore (CTS) stabilisce che le sedi degli ETS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali “sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee (…), indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
Tuttavia, il CTS esclude che possano esssere eserciate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali di tipo produttivo.
Le imprese sociali, invece, esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale.
Le norme del Codice del Terzo Settore sono applicate alle imprese sociali in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 112/2017 che regola specificamente la materia.
Inoltre, alle cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, si applicano le norme sulle imprese sociali nel rispetto della Legge n. 381/1991 che regola, in particolare, tale tipologia di imprese.
Per quello che attiene la richiamata sentenza del TAR, la decisione dei Giudici ha come presupposto che l’immobile fosse messo a disposizione dei soli soci.
Ciò non è possibile per le imprese sociali, dal momento che non possono diventare imprese sociali gli enti i cui “atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni o servizi ai soli soci”.
CONCLUSIONI
Secondo il Ministero, quindi, le cooperative sociali e, più in generale, le imprese sociali non è consentito applicare la disposizione dell’art. 71 CTS.
Pertanto, gli immobili ove si svolgono le attività istituzionali delle cooperative sociali e imprese sociali non possono essere compatibili “con tutte le destinazioni d’uso omogenee (…), indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
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