L’INPS, con la circolare n. 10 del 29.01.2021, ha comunicato, per il 2021, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
MINIMALE PER COOPERATIVE SOCIALI E ALTRE
I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2021, devono essere ragguagliati a € 48,98 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a € 515,58 mensili) se di importo inferiore.
Anno 2021 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD | 515,58 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 48,98 |
Ciò vale anche con riferimento ai lavoratori di
- società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
- altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”.
MINIMALE PER LE COOPERATIVE DELLA PICCOLA PESCA
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l’anno 2021, detta retribuzione convenzionale è fissata in € 680,00 mensili (27,21 x 25 giorni).
Anno 2021: soci delle cooperative della piccola pesca | Euro |
Retribuzione convenzionale mensile | 680,00 |
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