L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 407 del 04.08.2022, interviene in merito al tetto di spesa per gli interventi del Superbonus richiesti dalle cooperative sociali.
IL CASO
Una cooperativa sociale di tipo A) intende eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare strumentale «per natura o per destinazione ai fini della propria attività» avvalendosi del Superbonus.
La cooperativa precisa che nessun membro del consiglio di amministrazione ha percepito un compenso o indennità di carica.
Inoltre, verrà effettuta la variazione della destinazione d’uso a fine lavori dell’immobile ad uso abitativo per anziani con servizi di accompagnamento e assistenza nella categoria catastale a B/1.
Infine, nel periodo in cui vengono effettuati i lavori, la cooperativa percepisce redditi fondiari come possessore del diritto di proprietà sul bene immobile.
L’Istante ritiene di poter accedere ai benefici dal decreto Rilancio e di poter cedere a terzi il relativo credito.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il decreto Rilancio ha previsto la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute per interventi finalizzati all’efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
La detrazione si applica, tra l’altro, alle ONLUS; le cooperative sociali sono c.d. ONLUS di diritto e rientrano, pertanto, tra i soggetti beneficiari del cd. Superbonus.
Per le ONLUS il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi.
Non opera neanche la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus a sole due unità immobiliari.
L’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tuttavia anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate ricorda l’articolo 119 del decreto Rilancio il comma 10-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio consente per le ONLUS un ampliamento dei limiti di spesa per gli interventi.
Infatti, al fine di rendere più eque per le ONLUS le modalità applicative del Superbonus, la legge prevede che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis,5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’ articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis.
Condizioni necessarie per l’ampliamento del limite di spesa sono:
- la ONLUS si occupa di servizi socio-sanitari;
- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
- gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021.
E’ possibile applicare i limiti più ampi sopra indicati qualora gli immobili appartengano alle categorie catastali indicate nella norma prima dell’inizio dei lavori.
La cooperativa, quindi, può accedere al Superbnous ma non potrà avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa prevista dal comma 10-bis.
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