Fino a € 350,00 mensili di beneficio sulla contribuzione dovuta dalle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere. Con la Circolare n. 133 del 10.09.2021 l’INPS ha dettato le modalità operative per la fruizione dell’agevolazione che è stata estesa fino alla fine del 2021.
Per ottenere il beneficio, l’assunzione a tempo indeterminato deve essere effettuata tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Le donne lavoratrici assunte devono essere inserite, a causa della violenza di genere subita, in percorsi di protezione certificati da:
- Comune di residenza;
- Centri antiviolenza
- Case rifugio.
Sono incentivati i rapporti di lavoro:
- a tempo indeterminato;
- domestico instaurati a tempo indeterminato;
- di apprendistato;
- a tempo parziale;
- a scopo di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa verso l’utilizzatore sia regolata nella forma del tempo determinato.
Non sono incentivati:
- le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;
- i rapporti di lavoro intermittente, in quanto è una forma contrattuale che si attiva per far fronte ad attività lavorative discontinue, con durata soggetta a limitazioni di legge e legata alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro;
- i rapporti di lavoro occasionali.
Il datore di lavoro deve presentare, tramite l’applicazione “Portale delle Agevolazioni” dell’INPS, una domanda di ammissione alla provvidenza, compilando on line il modulo “Do.Vi”.
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