Le cooperative sociali neocostituite sono tenute a redigere e depositare il bilancio sociale fin dal primo esercizio. Così si è espresso il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5176 del 16.04.2021.Il vincolo normativo per la redazione del bilancio sociale, previsto dal D.lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali, risulta del tutto compatibile con la disciplina in materia di cooperative sociali.
L’obbligo alla redazione del bilancio sociale sorge per effetto della qualificazione come impresa sociale.
Il Ministero è già intervenuto sull’argomento con la nota n. 2491 del 22.02.2018.
L’INTERPRETAZIONE DEL MINISTERO
Secondo la dottrina, se una impresa è stata costituita in corso d’anno, è tenuta a predisporre il bilancio di esercizio anche per le frazioni di anno.
Tuttavia, nel caso in cui la redazione del bilancio non abbia un significativo valore informativo, si può valutare l’opportunità di un esercizio sociale più lungo rispetto alla cadenza annuale prevista per le cooperative sociali neocostituite.
La maggiore lunghezza non può eccedere il trimestre.
Tale principio, delineato in dottrina, può valere anche per l’obbligo di redazione del bilancio sociale da parte di cooperative sociali neocostituite.
Ad esempio, una cooperativa sociale costituita il 01.04.2020, dovrà redigere e depositare il bilancio sociale per l’esercizio 2020. Se, invece, la costituzione della cooperativa è avvenuta il 20.10.2020, può scegliere di non redigere il bilancio sociale per l’esercizio 2020. Le informazioni, infatti, potranno essere rinviate al contenuto del bilancio sociale nel 2021.
Ciò è compatibile con la struttura del bilancio sociale che ha una dimensione dinamica, intesa come processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività dal punto di vista sociale.
Pertanto, eventuali disallineamenti du carattere quantitativo con i valori espressi nel bilancio di esercizio riferito ad un anno intero non devono preoccupare.
Infatti, il bilancio sociale deve essere inteso come un processo migliorativo della capacità di rendicontazione dell’ente.
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