I servizi accessori, resi da una cooperativa sociale, connessi all’attività di vaccinazione per il Covid-19 sono esenti dall’Imposta sul valore aggiunto con diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del “Decreto IVA”.
Così si pronunciata l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 541 del 09.08.2021.
Nello specifico, il servizio reso dalla cooperativa sociale comprende le attività di accettazione, registrazione dati, stampa etichette e rilascio certificati vaccinali.
L’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, prevede che le cessioni di vaccini contro il COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
Per quanto concerne le «prestazioni di servizi strettamente connesse» sono incluse le prestazioni:
- tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere,
- test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario.
Secondo un’interpretazione logico sistematica, sono inclusi nell’ambito delle «prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini» anche i servizi di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione anti COVID-19.
Di conseguenza, questi servizi possono essere acquistati in esenzione da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.
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