L’INPS, con la circolare n. 53 del 15.04.2020, ha reso operativo lo sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.
Si ricorda che tale incentivo è stato previsto dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 205/2017, (Legge di Bilancio 2018) e disciplinato con il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Quando spetta l’agevolazione
La suddetta agevolazione è riconosciuta in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
L’incentivo può essere riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
L’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
Rapporti di lavoro non incentivabili
Non sono incentivabili:
- le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine
- i rapporti di lavoro intermittente.
Misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili.
Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva.
L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020.
Condizioni per l’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Quando non spetta l’incentivo
L’incentivo non spetta:
1) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
2) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
3) se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
4) se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento ;
Per il testo della nota si veda la sezione Lavoro della Banca Dati.
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