L‘Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 375/2021 del 25.05.2021, ha chiarito il trattamento ai fini IVA da applicare a risorse provenienti dalla Pubblica amministrazione a favore di cooperative sociali.
IL CASO
Una cooperativa sociale opera nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, educativi e riabilitativi per conto di privati ed enti pubblici.
E’ partner di un Comune per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Fondo europeo.
Il Comune, quale Soggetto Proponente Capofila, può dotarsi di partner progettuali.
Essi sono individuati previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento alla luce di criteri predeterminati.
Il beneficiario Capofila è il solo destinatario dei finanziamenti, li riceve anche a nome di tutti ipartner co-beneficiari e li riassegna a questi ultimi pro-quota.
Il Comune, in veste di Capofila, deve ora erogare alla cooperativa una parte dei finanziamenti per la partecipazione al progetto.
All’Agenzia delle Entrate è chiesto un chiarimento sul trattamento ai fini IVA da applicare al trasferimento delle risorse, afferenti a prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative dalla stessa effettuate.
IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il trattamento ai fini IVA delle somme erogate da enti pubblici deve essere valutato case by case sulla base del concreto assetto degli interessi delle parti.
E’ necessario, infatti, stabilire se le somme elargite dalle pubbliche amministrazioni costituiscano:
- “corrispettivi“ per prestazioni di servizi, soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DecretoIVA, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere;
- “contributi“, ossia mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto.
E’ altresì agevole individuare la natura di contributo delle erogazioni nei casi in cui l’amministrazione agisce con riferimento all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tale norma, infatti, regola la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici.
La natura di contributo della somma erogata è insita nella modalità con la quale si esplica l’azione amministrativa disciplinata dall’art. 12 della legge n. 241 del 1990.
CONCLUSIONI
Alla luce di ciò le elargizioni alla cooperativa sociale appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante.
Ne consegue che le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto devono ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA.
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