Novità interessanti in materia di domande tardive nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa emergono dalla bozza di decreto correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Ma vediamo nel dettaglio.
Secondo la Cassazione le domande tardive presentate dai creditori di cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa devono essere presentate al commissario liquidatore e discusse dinnanzi al Giudice (vedi Domande tardive nella liquidazione coatta amministrativa: la Cassazione si discosta dalla giurisprudenza di merito).
Per risolvere questa impasse, il decreto correttivo ha previsto la trattazione delle domande tardive da parte del commissario con le stesse modalità previste per l’analisi delle domande tempestive.
Nell’attuale articolo 310 del codice della crisi dovrebbe essere aggiunto il seguente comma (comma 1-bis): “Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell’elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell’attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo è ammissibile se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.»
Pertanto, non sarà necessario rivolgersi al giudice, bensì sarà lo stesso commissario a formare l’elenco dei creditori ammessi e a depositarlo presso la cancelleria del Tribunale.
In particolare, la previsione di trattare le domande tardive direttamente con il commissario liquidatore, senza dover necessariamente coinvolgere il giudice, potrebbe ridurre i tempi e i costi associati a queste procedure.
Occorre ora attendere l’emanazione del decreto legislativo e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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