Con il Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, sono state introdotte importanti modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che riguardano anche la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e delle imprese sociali. Ecco le principali novità.
Relazione Semestrale
Una delle novità del correttivo al Codice della crisi più rilevanti riguarda la relazione semestrale che il commissario deve inviare ai creditori e all’Autorità di Vigilanza (il Ministero). Il decreto prevede che questa relazione non debba più limitarsi alla descrizione della situazione patrimoniale, ma includa anche quella economica nonchè un’analisi dello stato finanziario dell’impresa.
Modalità di Deposito dello Stato Passivo
Il commissario, dopo aver formato l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande accolte o rigettate (come previsto dall’articolo 308, comma 2 del CCII), deve ora depositare questo elenco presso la cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d’insolvenza, anziché nel tribunale dove si trova il centro degli interessi principali dell’impresa, come previsto in precedenza.
Domande Tardive
Le domande di ammissione al passivo presentate entro sei mesi dal deposito dello stato passivo sono considerate tardive. Il commissario, entro un mese dalla scadenza del termine, procede all’esame di queste domande con le stesse modalità utilizzate per la formazione dello stato passivo iniziale. Inoltre, il commissario può accettare domande “supertardive” (presentate oltre il termine dei sei mesi) solo se il ritardo è dovuto a cause non imputabili al richiedente e il creditore presenta la domanda entro 60 giorni dal cessare della causa del ritardo.
Rapporti di Lavoro
I rapporti di lavoro subordinato in essere alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa sono sospesi. Il commissario, previa autorizzazione del Ministero e consultazione del comitato dei creditori, può decidere se subentrare nei contratti di lavoro, assumendo i relativi obblighi, o recedere dagli stessi.
Se il commissario decide di recedere, il recesso ha effetto retroattivo alla data del decreto di liquidazione coatta. In caso di subentro, questo diventa effettivo solo quando il commissario comunica formalmente la sua decisione ai lavoratori. In ogni caso, se entro quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale non viene comunicato il subentro, i rapporti di lavoro si considerano cessati a partire dalla data di apertura della liquidazione.
Il commissario può richiedere al giudice delegato una proroga del termine fino a un massimo di otto mesi, se ci sono valide prospettive per l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa o per il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo.
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