Con il D.L. n. 21 del 19.05.2020 (Decreto “Rilancio”) il Governo ha assunto misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse al COVID-19.
Per quanto rigurda le novità per le cooperative:
ECOBONUS E SISMABONUS
L’ecobonus e sismabonus può essere usufruito dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
AUTOTRASPORTO
Le cooperative di autotrasporto versano all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 17.08.2020, le somme incassate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali eventualmente rimaste nella loro disponibilità.
Ciò in ragione dell’impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti alla cooperativa.
PATRIMONIO DESTINATO
Cassa Depositi e Prestiti Spa èuò costituire un patrimonio separato e destinato ad interventi a favore di:
- società costituite in forma cooperativa
- con sede legale in Italia
- che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
Il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante:
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
- partecipazione ad aumenti di capitale.
PRESTAZIONI DOMICILIARI
Durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali e dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni:
- forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni:
- in forme individuali domiciliari;
- a distanza;
- rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.
- Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti.
Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma.
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