Come si calcolano correttamente le attività diverse esercitate dagli Enti del Terzo Settore? Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 107 del 19 maggio 2021, individua i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli ETS, di attività differenti rispetto a quelle di interesse generale.
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
Le attività diverse devono avere le seguenti caratteristiche:
- devono essere strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
CALCOLO DELLE ATTIVITA’ DIVERSE
Innanzitutto, si ricorda che gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita’ diverse, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita’ di interesse generale.
Esse sono considerate secondarie se, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
- i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ETS;
- i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ETS:
Rientrano tra i costi complessivi:
- Costi figurativi per i volontari iscritti nel relativo registro: devono essere calcolati applicando alle ore di volontariato effettivamente prestate, la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica del CCNL di riferimento;
- Erogazione gratuita di denaro o le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi: deve essere assunto il loro valore normale;
- Differenza tra il valore normale dei beni/servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività prevista dallo statuto e il loro costo effettivo di acquisto.
L’Organo amministrativo deve documentare in bilancio il criterio indicato per il computo.
SANZIONI
Nel caso di superamento delle percentuali sopra indicate, gli ETS devono:
- entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio, effettuare apposita segnalazione al RUNTS;
- nell’esercizio successivo adottare un rapporto, tra attività principali e secondarie, inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti verificatosi nell’esercizio precedente.
Se gli ETS non ottemperano, gli Uffici del RUNTS dispongono la cancellazione dell’Ente del Terzo Settore dal Registro.
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