Il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 72 del 31.03.2021, ha emanato le Linee Guida in tema di rapporti collaborativi tra le pubbliche amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore.Si ricorda che gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore hanno individuato una misura di sostegno e integrazione tra gli ETS e la Pubblica Amministrazione.
Ciò avviene attraverso forme di “coinvolgimento attivo”, attraverso forme di confronto, condivisione e co-realizzazione di interventi e servizi.
DISTINZIONE CON LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI
La direttiva appalti 2014/24/UE stabilisce che determinate categorie di servizi alla persona possono essere affidati dagli Stati membri attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici.
Le PP.AA. possono esercitare la propria discrezionalità per lo svolgimento del servizio o la realizzazione di una attività.
Si premette che per “appalti pubblici” si intendono i contratti a titolo oneroso, stipulati da una o pià stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la conclusione di lavori o la prestazione di servizi.
Invece, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, nonche’ di forme di coinvolgimento degli ETS si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Pertanto, se un ente pubblico agisce quale stazione appaltante, si applica il Codice degli appalti, poichè sussite un rapporto a prestazioni corrispettive.
Laddove, invece, la PP.AA. attiva una procedura ad evidenza pubblica, si applicano le norme sul procedimento amministrativo.
LA CO-PROGRAMMAZIONE
La co-programmazione, da parte della P.A, è finalizzata all’individuazione di:
- bisogni da soddisfare;
- interventi necessari;
- modalità d realizzazione degli interventi;
- risorse disponibili.
Quindi, la co-programmazione è una istruttoria partecipata e condivisa che può essere assunta anche da uno o più ETS.
La co-programmazione si articola nelle seguenti fasi:
- avvio del procedimento;
- nomina di un responsabile del procedimento;
- pubblicazione di un Avviso:
- svolgimento dell’attività istruttoria;
- conclusione del procedimento.
L’attività di co-programmazione si dovrebbe chiudere con un documento istruttorio di sintesi.
LA CO-PROGETTAZIONE
La co-progettazione è finalizzata alla definizione e realizzzione di specifici progetti di servizio o di intervento. Essa può avvenire in due forme:
CO-PROGETTAZIONE | CO-PROGETTAZIONE NELLA FORMA DELL’ACCREDITAMENTO |
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LE CONVENZIONI CON APS E ODV
Le PP.AA. possono stipulare convenzioni con Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale alle seguenti condizioni:
- le ODV e APS devono essere iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS;
- le convenzioni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- deve essere previsto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Non possono essere effettuati ricarichi o maggiorazioni.
I costi indiretti possono essere rimborsati solo per la quota parte direttamente imputabile all’attività oggetto della convenzione.
Infine, possono essere oggetto di convenzione anche i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza.
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