Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 9313 del 16.09.2020, ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità, per gli enti del terzo settore, di dotarsi di un organo di amministrazione monocratico.Secondo una prima tesi, in assenza di specifiche previsioni, la configurazione monocratica dell’organo amministrativo può ritenersi ammissibile.
Secondo altri, invece, si ipotizza la necessità di una composizione plurale dell’organo di amministrazione.
Il Ministero ritiene difficoltosa e forse inappropriata una risposta univoca al quesito.
Bisogna, infatti, tenere conto della molteplicità delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti collocati all’interno del Terzo settore.
Pur non dando una risposta certa, tuttavia, il Ministero suggerisce che:
- per le associazioni, in considerazione del carattere aperto e della pluralità degli associati, è più coerente un organo amministrativo collegiale;
- per le fondazioni, dal momento che si limitano a gestire un patrimonio e sono già sottoposte a controllo, appare possibile un organo monocratico.
Infine, per neocostituite associazioni, con iniziale ristretta base sociale, si può prevedere un organo amministrativo monocratico temporaneo. Esso sarà sostituito da uno collegiale, quando gli associati aumenteranno di numero.
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