L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75 del 21.12.2023, ha indicato che la possibilità per gli Enti filantropici di effettuare investimenti attraverso la sottoscrizione di capitali e prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale.
CARATTERISTICHE DEGLI ENTI FILANTROPICI
Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore (ETS) costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Essi traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
Si rammenta che, secondo il Codice del Terzo settore, costituisce attività di interesse generale l’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Più precisamente, la previsione relativa all’erogazione di «servizi di investimento», propria degli enti filantropici rappresenta una specificazione di quella generale prevista alla lettera u) dell’articolo 5, comma 1 CTS.
CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ EROGATIVA
L’attività erogativa di sostegno da parte degli Enti filantropici presenta una dimensione ”soggettiva”, in quanto deve essere diretta a sostenere determinati soggetti appartenenti a categorie di persone svantaggiate, ovvero ”oggettiva”, in quanto diretta a sostenere le attività di interesse generale.
Sotto il profilo soggettivo tali attività devono essere dirette a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Invece, dal punto di vista oggettivo, l’attività di sostegno potrà riguardare una o più attività di interesse generale tra quelle indicate all’articolo 5 del Codice, poste in essere da enti non lucrativi: in tale prospettiva, essa potrà essere rivolta agli ETS, agli altri enti senza scopo di lucro e agli enti pubblici.
PRESTITI DA PARTE DEGLI ENTI FILANTROPICI
Gli Enti filantropici, in coerenza con la finalità di sostegno delle attività di interesse generale perseguite dal legislatore, possono effettuare erogazioni di denaro a fondo perduto a favore delle persone svantaggiate o delle attività di interesse generale.
Possono altresì effettuare investimenti attraverso la sottoscrizione di capitali e prestiti, senza alcuna forma di remunerazione, per i quali potrà essere prevista esclusivamente la restituzione dei mezzi finanziari apportati, nel rispetto, pertanto, della gratuità (intesa come assenza di qualsiasi margine di surplus finanziario).
In tale categoria possono rientrare i cd. ”capitali di capacitazione”, erogati a persone appartenenti a categorie svantaggiate.
NON COMMERCIALITA’ DELLE ATTIVITA’ EROGATIVE
Secondo l’Agenzia delle Entrate l’erogazione di prestiti a titolo gratuito, ovvero in assenza di controprestazioni o corrispettivi a carico dei beneficiari, rappresenta un indice di non commercialità ai fini della qualificazione dell’attività ”non commerciale”.
Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione all’attività erogativa costituita dalla concessione, a vario titolo, di prestiti di denaro nei riguardi di beneficiari tenuti
alla restituzione del solo capitale, qualora detta attività venga effettuata senza addebito di interessi, o di altri importi a titolo di commissioni comunque denominate, a carico dei beneficiari
Inoltre, se l’Ente acquisisce redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare con strutture dedicate, attraverso cui si sostiene e si procura i proventi conseguiti da reinvestire, tali redditi sono esenti dal reddito sulle società.
Si rammenta, infatti, che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte degli Enti filantropici, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.
Ciò a condizione che tali immobili non siano inseriti in un ”contesto produttivo” ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell’Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell’attività di gestione, un’attività organizzata in forma d’impresa.
Si ritiene, infatti, che non possano rientrare nel campo di applicazione della disposizione agevolativa in esame i redditi derivanti da una gestione del patrimonio
immobiliare effettuata in forma di impresa.
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