Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 8017 del 03.07.2023, ha chiarito l’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale presso il RUNTS da parte degli Enti Filantropici.
IL QUESITO
L’art. 14 CTS stabilisce che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.
L’art. 39 CTS stabilisce, invece, che il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
Sono stati richiesti chiarimenti in ordine agli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti filantropici ovvero se siano tenuti alla redazione del bilancio sociale nel solo caso di superamento della soglia dimensionale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore (CTS) o invece a prescindere da tale soglia, in considerazione delle specifiche informazioni previste dall’art. 39 CTS.
LA RISPOSTA
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la “specialità” della norma indicata dall’art. 39 CTS non attiene alla previsione dell’obbligo di redazione a tutti gli Enti filantropici, indipendentemente dalle loro dimensioni ma alla necessità di inserirvi (ove l’ente rientri, per dimensioni, nella previsione generale) uno specifico contenuto.
In particolare si tratta “della natura dell’attività esercitata”, di carattere erogativo a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generale.
In coerenza con il ragionamento fin qui sviluppato, si osserva che le “Linee guida sulla redazione del bilancio sociale” adottate con il D.M. 4 luglio 2019, non individuano specificamente tra i “soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale” (par. 3) gli enti filantropici; ma declinano al par. 6 punto 5) gli specifici contenuti che devono caratterizzare il documento redatto da questi ultimi.
Pertanto, solo in caso di superamento dei limiti dimensionali prevista dall’art. 14 CTS, l’ente filantropico dovrà procedere alla redazione del bilancio sociale.
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