Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 6214 del 09.07.2020, ha risposto ad una serie di quesiti riguardanti i volontari, gli amministratori e i quorum costitutivi per gli Enti del Terzo Settore. (ETS)
VOLONTARI
Rientra nel concetto di attività di volontariato anche l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente.
In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale deve avvenire gratuitamente. L’assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è specificamente imposta alle ODV.
Per tutti i restanti ETS, la previsione dell’attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente.
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
E’ indubbia la competenza dell’assemblea delle associazioni del Terzo settore a nominare e revocare, in via generale, i componenti dell’organo di amministrazione.
La maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione deve essere composta di persone fisiche associate o “indicate” dagli enti associati.
Una quota minoritaria degli amministratori può non avere un legame – diretto o indiretto – con la base associativa dell’ente presso cui l’organo di amministrazione è istituito; inoltre può essere nominata – con modalità che potremmo definire “extra assembleari” – da enti estranei alla base associativa dell’ente o da particolari categorie di soggetti (lavoratori o utenti) che abbiano con l’ente uno specifico legame.
Ciò deve comunque essere previsto dallo statuto.
Per le ODV tutti i – e non la maggioranza dei – componenti dell’organo di amministrazione devono essere “scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati”.
Le pubbliche amministrazioni possono associarsi ad una ODV o APS. In qualità di associati possono concorrere alla nomina di uno o più amministratori, anche se non possono individuare tra i propri associati un amministratore designato.
QUORUM PER LA MODIFICA DELLO STATUTO
Deve essere previsto un quorum costitutivo rafforzato per le modifiche statutarie, anche per le associazioni non riconosciute, al fine di integrare il necessario requisito della democraticità.
Pertanto, non appare praticabile una previsione statutaria che consenta di modificare gli statuti in assenza di un quorum costitutivo rafforzato.
Per il testo della Nota si consulti la Sezione Terzo Settore.
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