Una impresa sociale costituita nella forma giuridica di “consorzio volontario” non avente forma di società rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello n. 593 del 19.12.2022.
IL QUESITO
Un Consorzio che persegue finalità di interesse generale consistenti in interventi e servizi per il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, del paesaggio e all’utilizzo razionale delle risorse naturali è iscritto nella sezione del registro imprese dedicato alle imprese sociali.
Dal momento che non è costituito sotto forma di società ritiene di poter essere destinatario di erogazioni liberali che danno diritto alle detrazioni e deduzioni previste dal Codice del Terzo Settore (CTS).
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate precisa quanto segue:
- le imprese sociali rientrano tra gli enti del terzo settore (ETS);
- dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 (art. 83 CTS);
- le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 CTS);
- l’agevolazione prevista dall’art. 83 CTS si applica agli ETS con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società;
- possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati.
Le liberalità, da un punto di vista soggettivo, devono essere effettuate a favore di tutti gli enti privati, tra cui anche i consorzi.
Dal momento che il consorzio è:
- costituito tra i proprietari o possessori di terreni e iscritto nella sezione speciale Impresa Sociale della competente C.C.I.A.A.;
- l’assemblea è costituita da tutti i soci ordinari, onorari e sostenitori non inadempienti agli obblighi statutari e ogni componente
dell’assemblea, ad eccezione dei soci sostenitori e onorati, ha diritto ad un voto; - iscritto nella apposita sezione speciale in qualità di Impresa Sociale costituita nella forma giuridica di ”consorzio volontario”, non avente la forma di società,
rientra tra i destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo o detraibili dall’imposta lorda del donante.
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