Il Ministero del Lavoro, con il Decreto 28 novembre 2019, ha stabilito i criteri perla quantificazione delle erogazioni liberali in natura, effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore.
Le erogazioni in natura devono essere destinate a:
- ETS, comprese cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società;
- ONLUS, APS e ODV iscritte negli appositi registri, fino al periodo di imposta di operatività del RUNTS.
Il Decreto indica le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta eper il soggetto donatore.
I criteri sono i seguenti:
- erogazioni liberali in natura: valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR;
- Bene strumentale: residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
- erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR: Ammontare minore tra il valore determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 TUIR;
- Bene di valore indeterminato o superiore a € 30.000: perizia giurata.
L’erogazione liberale in natura deve risultare:
- da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori;
- dalla dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per il testo del Decreto di consulti la Sezione Terzo Settore
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