Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 07.01.2020, ha fornito a tutti i revisori mutualistici le proprie istruzioni sulle modalità di corretta verifica e controllo delle procedure di esclusione del socio di cooperativa.
Ciò al fine di combattere la falsa cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di produzione e lavoro.
Il revisore, in sede di vigilanza ordinaria e straordinaria, deve verificare quanto segue:
- in assenza di scambio mutualistico, i motivi per cui il socio permane nella compagine sociale;
- le cause che determinano l’esclusione del socio.
Nelle cooperative di produzione e lavoro è da evidenziarsi la prevalenza del rapporto associativo rispetto a quello di lavoro.
Non devono essere, pertanto, previsti automatismi tali da determinare la cessazione del rapporto associativo con il venir meno del rapporto di lavoro.
Il revisore è tenuto a controllare la presenza di adeguate motivazioni, in caso di esclusione del socio contestuale alla cessazione del rapporto di lavoro nell’ambito di cooperative di produzione e lavoro.
Il revisore deve controllare il momento temporale della cessazione del rapporto di lavoro e le relative motivazioni.
Il Ministero stabilisce che il socio ha diritto a restare nella compagine sociale fino all’approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
L’Organo amministrativo della cooperativa deve indicare le cause ostative al ripristino di un rapporto di lavoro con il socio:
- nelle delibere di esclusione relative al socio;
- nei documenti allegati al bilancio, ai sensi degli artt. 2528 e 2545 c.c.;
- nella comunicazione al socio con cui è notificato il provvedimento di esclusione, al fine di garantire il diritto di opposizione nelle opportune sedi.
Per il testo della nota del MiSE, consulta la Banca Dati, sezione Vigilanza.
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