Non è necessario, in caso di esclusione del socio lavoratore di cooperativa, procedere, prima del licenziamento, alla previa contestazione dell’addebito. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35367 del 18.11.2021.
IL CASO
Il socio lavoratore aveva realizzato una grave violazione dei doveri sociali attuata collaborando all’ideazione e alla messa in opera di comportamenti intesi a boicottare, attraverso il rallentamento dei tempi di lavoro, l’attività della cooperativa.
Per tali motivi la cooperativa aveva provveduto a deliberare l’esclusione del socio e, conseguentemente, a licenziarlo.
Tuttavia, nella delibera di espulsione era mancato un provvedimento di licenziamento.
Ciò in quanto il testo era molto chiaro nel configurare la cessazione del rapporto di lavoro quale conseguenza del fatto oggettivo della espulsione della compagine sociale della cooperativa per gravi violazioni dei principi che regolano la mutualità.
Il lavoratore lamentava l’assenza di previa contestazione dell’addebito ovvero la mancata applicazione delle garanzie procedurali
prefigurate dall’art. 7 legge n. 30 del 1970.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Secondo i Giudici, il rapporto di conseguenzialità delineato dal legislatore all’art. 5, comma 2, I. n. 142 del 2001 tra esclusione del socio e cessazione del rapporto di lavoro determinava il venir meno, in presenza di comportamenti lesivi del contratto sociale oltre che del rapporto di lavoro, della necessità di un distinto atto di licenziamento.
L’estinzione del rapporto di lavoro non scaturisce da un atto di licenziamento, ma si pone come conseguenza necessaria ai sensi
dell’art. 5, comma 2, I . n. 142 del 2001 della perdita della qualità di socio.
Il Supremo Collegio ha già chiarito che il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale (SS.UU. sentenza n. 27436/2017)
Infatti, la cessazione del rapporto associativo “trascina” con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro.
Quindi, l’estinzione del rapporto di lavoro può tanto derivare quale conseguenza necessitata ex lege dall’adozione della delibera di esclusione del socio lavoratore quanto dall’adozione di un formale atto di licenziamento.
Solo in quest’ultimo caso, tuttavia, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l’esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
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