Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza n. 996 del 21.10.2024, analizza il seguente punto di diritto: quale strumento ha il creditore di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa per dolersi che il proprio credito, sebbene oggetto di comunicazione ex art. 207 L.F., non sia stato inserito nello stato passivo.
Il Tribunale ha accolto il ricorso per l’ammissione di un credito vantato da una lavoratrice subordinata nei confronti di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. Ha riconosciuto il suo diritto di ottenere somme per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 del Codice Civile.
Contesto e Argomentazioni del Ricorso
La lavoratrice aveva inizialmente presentato istanza di ammissione al passivo il 23 dicembre 2019, allegando documentazione comprovante il credito. Nel maggio 2021, il commissario liquidatore aveva comunicato che, dalle scritture contabili, emergeva un debito inferiore, ma la lavoratrice non aveva ricevuto conferma ufficiale della registrazione del suo credito nello stato passivo.
A differenza del fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa non vi è un contraddittorio sul concorso dei creditori, funzionale alla formazione dello stato passivo. Esso è solo eventuale e avviene tra il commissario liquidatore e i singoli creditori interessati.
Prima del deposito in cancelleria dello stato passivo il commissario liquidatore comunica a ciascun creditore, tra le altre cose, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa. Questa comunicazione ha una funzione informativa delle risultanze delle scritture contabili, non vincola il commissario nel formare lo stato passivo. Essa serve a sollecitare il contraddittorio coi creditori, che nei termini possono far pervenire le proprie osservazioni o istanze
Procedura e Decisione del Tribunale
Il 25 giugno 2024, la lavoratrice venne a conoscenza del deposito dello stato passivo, risalente all’8 marzo 2022, dal quale risultava esclusa. A seguito della sua istanza di correzione, senza risposta dal commissario, ha proposto ricorso per opporsi a tale esclusione. La giurisprudenza riconosce che il mancato inserimento del credito nel progetto di stato passivo equivale a un implicito rigetto, contro cui il creditore può proporre opposizione.
Infatti, il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nello stato passivo assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo
Esito Finale relativo al riconoscimento del credito
In camera di consiglio, il Tribunale ha accolto il ricorso, disponendo l’inserimento del credito nello stato passivo per l’importo richiesto.
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