Le piccole società cooperative, costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (c.d. workers buyout), possono beneficiare dell‘esonero del 100% dei contributi previdenziali per un periodo di 24 mesi.
L‘INPS, con il Messaggio n. 2864 del 18.07.2022, ha fornito le proprie indicazioni operative per la fruizione della agevolazione.
MISURA DELL’ESONERO
Il beneficio si articola nel seguente modo:
- esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
- per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa;
- i premi e contributi dovuti all’INAIL non rientrano nell’esonero;
- l’agevolazione può essere usufruita nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile.
COOPERATIVE CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO
Possono accedere al beneficio solo le cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Esse devono essere costituite da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (workers buyout).
Pertanto, l’INPS, sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero dello Sviluppo Economico, provvede ad attribuire il codice “8Y”. Detto codice assume il significato di “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’art. 1, comma 253, legge n. 234/2021”.
CONDIZIONI PER OTTENERE L’ESONERO
La possibilità di beneficiare dell’esonero è subordinata al rispetto di:
- obblighi contribuzione previdenziale;
- norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- accordi e CCNL nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
FLUSSO UNIEMENS
Le cooperative che intendono fruire dell’esonero devono indicare nel flusso Uniemens i seguenti elementi:
- <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “ESWB”, avente il significato di “Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”;
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- in ultimo, <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
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