Sono un Ente del Terzo settore costituito prima del 2022 e iscritto al Registro unico Nazionale del Terzo Settore nel 2022. Devo depositare al RUNTS il bilancio del 2021 se approvato successivamente alla presentazione dell’istanza di iscrizione al registro stesso?
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 0017146 del 15.11.2022, ha chiarito le modalità di applicazione dell’articolo 48, terzo comma, del Codice del terzo settore. Si rammenta, infatti, che i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
Il Ministero distingue due categorie di enti.
Gli enti considerati già ETS in via transitoria ovvero le organizzazioni volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le onlus, sono già tenuti a depositare al RUNTS il bilancio 2021 nei 90 giorni successivi all’iscrizione al Registro.
Su tale argomento il Ministero del Lavoro si è già pronunciato con la nota n. 5941 del 05.04.2022 (vedi anche “Come e quando si deposita il bilancio di esercizio delle ONLUS“)
Per tutti gli altri Enti che solo successivamente ottengono la qualifica di ETS con l’iscrizione al registro l’obbligo di deposito del bilancio 2021 con conseguente pubblicazione dell’atto non è previsto dalla normativa.
Il Ministero ammette la possibilità di un eventuale deposito volontario disposto liberamente dall’ente.
Tuttavia l’ufficio del registro può comunque richiedere copia del bilancio 2021 per verificare il maturarsi di alcuni presupposti generativi di obblighi e del correlativo adempimento da parte dell’ente. Però tale richiesta deve essere necessaria e non generalizzata.
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