Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (art. 71 Codice Terzo Settore).
Tale norma riguarda esclusivamente le strutture già esistenti, ancorché con diversa destinazione urbanistica, o può essere interpretata estensivamente anche per la realizzazione di nuove strutture in cui svolgere le attività istituzionali (in questo caso sportive) dell’Ente, in zone omogenee con diversa destinazione d’uso e, quindi, in deroga agli strumenti urbanistici?
A questo quesito ha risposto il Ministero del Lavoro con la nota n. 17314 del 17.11.2022.
L’art. 71 CTS può essere applicato solo a:
- ETS iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore
- agli enti, già iscritti nei pregressi registri speciali delle ODV e delle APS, i cui dati sono stati comunicati al RUNTS e la cui iscrizione
è in attesa di perfezionamento - agli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus fino al momento della prevista abrogazione del d.lgs. n. 460/1997.
RISPOSTA
No, non è possibile estendere l’art. 71 CTS per permettere all’ente di realizzare nuovi immobili in deroga agli strumenti urbanistici.
Il senso della disposizione de quo è quello secondo cui gli enti del Terzo settore, al fine di svolgere le proprie attività statutarie nei locali dei quali hanno la disponibilità, non necessitano di modificarne la destinazione d’uso.
L’art. 71 CTS non consente agli ETS un diritto a poter modificare tale destinazione, al di fuori delle disposizioni che disciplinano la materia.
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