Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4011 del 10.03.2022, ha ulteriormente chiarito la possibilità che il lavoratore possa svolgere anche attività di volontariato nell’ambito degli Enti del terzo Settore.
In particolare, il quesito rivolto al Ministero è il seguente:
se il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale sia o meno compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di volontario presso un ente di base o un Comitato Regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale. Ciò in considentazione della distinzione esistente tra il datore di lavoro e l’ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia.
NORMATIVA SUI VOLONTARI
Innanzitutto, il Ministero richiama la disposizione di cui all’articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo settore.
Tale norma sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
La previsione ha quindi portata ampia e generalizzata. Essa fa riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro” e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO
Tuttavia, tali disposizioni devono essere poste in relazione con le caratteristiche organizzative di strutture complesse come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello.
Ciò anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.
Secondo il Ministero, quindi, non appare ravvisabile una situazione di contrarietà della situazione prospettata rispetto al dettato dell’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore.
L’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.
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