Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 18244 del 30.11.2021, ha risposto ad una serie di interessanti quesiti concernenti amministratori, lavoratori e volontari negli enti del Terzo settore.
ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEGLI ETS
I principi espressi dal Ministero del Lavoro sull’argomento sono i seguenti:
- non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Infatti, appare non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso.
- nelle Organizzazioni di Volontariato gli statuti potrebbero affidare agli enti “qualificati” la nomina di una minoranza di amministratori. Tuttavia, tale nomina non potrebbe prescindere dal possesso in capo al nominando della qualifica di associato dell’ODV. In alternativa, dovrebbe avvenire all’interno di una rosa di soggetti preindividuati dagli enti associati all’ODV, nell’ambito delle rispettive basi associative.
- L’osservanza dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i soci non consente invece di escludere dal voto passivo specifiche categorie di soci.
I VOLONTARI
Le ODV e le APS si caratterizzano per il fatto di avvalersi prevalentemente, nello svolgimento delle rispettive attività, dell’operato volontario dei propri associati diretti e indiretti.
La costituzione di rapporti di lavoro incontra vincoli sia funzionali che numerici.
Quindi, il dato numerico cui fare riferimento e rispetto al quale ricavare le percentuali è quello dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente ed eventualmente in quelli degli enti aderenti di cui effettivamente l’ente si avvalga. Pertanto, deve essere utilizzato il criterio capitario.
I LAVORATORI
Il Ministero del Lavoro si è anche pronunciato sulla nozione di lavoratore da utilizzare ai fini del computo delle percentuali nelle ODV e nelle APS.
Si è ritenuto di limitare il computo ai soggetti dotati di una posizione previdenziale.
Quindi, ci si riferisce ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano.
Si escludono pertanto i lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.
Infine, il Ministero ha indicato non possibile per gli associati di una ODV lo svolgimento per conto della stessa una prestazione lavorativa retribuita (di natura dipendente o autonoma).
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